[1]terminali. Disposizioni applicabili a scambi tra paesi del sistema target.

[2]1. La remunerazione per gli invii della posta-lettere, compresi quelli in grande quantita', ma esclusi i sacchi M, viene stabilita sulla base dell'applicazione dei tasso per invio e per chilogrammo rispecchiando i costi di lavorazione nel paese di destinazione; questi costi devono essere in relazione con le tariffe nazionali. Il calcolo dei tassi si effettua secondo le condizioni specificate nel Regolamento della posta-lettere. 2. I tassi per invio e per chilogrammo sono calcolati sulla base di una percentuale della tariffa per una lettera prioritaria da 20 grammi nel servizio interno, nel seguente modo: 2.1 per il 2006: 62% 2.2 per il 2007: 64% 2.3 per il 2008: 66% 2.4 per il 2009: 68% 3. I tassi non potranno eccedere: 3.1 per il 2006: 0,226 DTS per invio e 1,768 DTS per chilogrammo 3.2 per il 2007: 0,231 DTS per invio e 1,812 DTS per chilogrammo 3.3 per il 2008: 0,237 DTS per invio e 1,858 DTS per chilogrammo 3.4 per il 2009: 0,243 DTS per invio e 1,904 DTS per chilogrammo 4. Per il periodo dal 2006 al 2009, i tassi da applicare non potranno essere inferiori a 0,147 DTS per invio e 1,491 per chilogrammo. Fin quando l'aumento dei tassi non superi il 100% della tassa di una lettera prioritaria di 20 grammi del servizio interno del paese interessato, i tassi minimi assumeranno i valori seguenti: 4.1 per il 2006: 0,151 DTS per invio e 1,536 DTS per chilogrammo 4.2 per il 2007: 0,154 DTS per invio e 1,566 DTS per chilogrammo 4.3 per il 2008: 0,158 DTS per invio e 1,598 DTS per chilogrammo 4.4 per il 2009: 0,161 DTS per invio e 1,630 DTS per chilogrammo 5. Per i sacchi M il tasso da applicare sara' di 0,793 DTS per chilogrammo. 5.1 I sacchi M con peso inferiore ai 5 chilogrammi vanno considerati come se pesassero 5 chilogrammi ai fini del pagamento delle spese terminali. 6. E' previsto un pagamento supplementare di 0,5 DTS ad invio per gli invii raccomandati ed una remunerazione supplementare di 1 DTS ad invio per gli invii con valore dichiarato. 7. Le disposizioni previste tra paesi del sistema target si applicano a qualunque paese del sistema transitorio che dichiari di voler aderire al sistema target. Il Consiglio di gestione postale puo' fissare le misure transitorie nel regolamento della posta-lettere. 8. Non e' possibile applicare alcuna riserva al presente articolo, salvo nel caso di accordo bilaterale.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art29 · fonte del testo