Art. 15 (Convenzione)
risposta internazionali 1. Le Amministrazioni postali hanno facolta' di vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e di limitarne la vendita secondo la loro legislazione interna. 2. Il valore del buono risposta e' di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non puo' essere inferiore a tale valore. 3. I buoni risposta sono cambiabili in ogni Paese membro con uno o piu' francobolli rappresentanti la francatura minima di un invio prioritario ordinario o di una lettera via aerea ordinaria diretta all'estero. Se la legislazione interna del paese di cambio non vi si oppone, i buoni risposta sono inoltre cambiabili con francobolli postali o con altri marchi o impronte di francatura postale. 4. L'amministrazione di un Paese membro ha inoltre facolta' di esigere la consegna simultanea dei buoni risposta e degli invii da francare in cambio di detti buoni.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
