risposta internazionali 1. Le Amministrazioni postali hanno facolta' di vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e di limitarne la vendita secondo la loro legislazione interna. 2. Il valore del buono risposta e' di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non puo' essere inferiore a tale valore. 3. I buoni risposta sono cambiabili in ogni Paese membro con uno o piu' francobolli rappresentanti la francatura minima di un invio prioritario ordinario o di una lettera via aerea ordinaria diretta all'estero. Se la legislazione interna del paese di cambio non vi si oppone, i buoni risposta sono inoltre cambiabili con francobolli postali o con altri marchi o impronte di francatura postale. 4. L'amministrazione di un Paese membro ha inoltre facolta' di esigere la consegna simultanea dei buoni risposta e degli invii da francare in cambio di detti buoni.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art15 · fonte del testo