[1]Articolo VII Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI)

[2]1. In deroga all'articolo 13.4.1 l'amministrazione postale della Bulgaria (Rep.) assicurera' il servizio CCRI dopo la negoziazione con l'amministrazione postale interessata.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~protocollo-finale-della-convenzione-postale-europea-artvii · fonte del testo