[1]Articolo VII Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI)
[2]1. In deroga all'articolo 13.4.1 l'amministrazione postale della Bulgaria (Rep.) assicurera' il servizio CCRI dopo la negoziazione con l'amministrazione postale interessata.
Testo vigente dal 2 marzo 2007
