Art. 11 (Accordo Assegni)
[1]Altri mezzi di pagamento
[2]1. I pagamenti internazionali da effettuare mediante addebito dei conti correnti postali possono altresi' essere effettuati per mezzo di bande magnetiche o di ogni altro supporto stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni.
[3]2. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli ordini di pagamento loro indirizzati. I criteri di scambio sono in tal caso stabiliti in convenzioni particolari adottate dalle Amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
