CAPITOLO 6 Disposizioni varie Articolo 55 Regolamento dei conti 1. I pagamenti, tra le Amministrazioni postali, dei conti internazionali derivanti dal traffico postale, possono essere considerati come transazioni correnti ed essere effettuati in conformita' agli obblighi internazionali soliti dei Paesi membri interessati, qualora esistano accordi al riguardo. In mancanza di accordi del genere, i pagamenti dei conti sono effettuati in conformita' con le disposizioni del Regolamento.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art55 · fonte del testo