Art. 2 (Accordo Vaglia)
[1]Varie categorie di vaglia postali
[2]1. Vaglia ordinari
[3]Il mittente versa dei fondi allo sportello di un Ufficio postale o chiede che il suo conto corrente postale sia addebitato,e che il pagamento sia effettuato in contante al beneficiario. Il vaglia ordinario e trasmesso a mezzo posta. Il vaglia ordinario telegrafico e trasmesso a mezzo telecomunicazioni.
[4]2. Mandati di versamento
[5]Il mittente consegna dei fondi allo sportello di un Ufficio postale e chiede che l'importo sia accreditato sul conto del beneficiario gestito dall'Ufficio postale. Il mandato di versamento e' trasmesso a mezzo posta. Il mandato di versamento telegrafico e' trasmesso a mezzo di telecomunicazioni.
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[7](1) Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e' stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984
[8]3. Altri servizi
[9]Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali, di instaurare altri servizi le cui condizioni devono essere definite tra le Amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
