Art. 17 (Accordo)
[1]Pacchi di servizio
[2]1. Sono esonerati da tutte le tasse postali i pacchi relativi al servizio postale e scambiati tra:
- a)le Amministrazioni postali;
- b)le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale;
- c)gli uffici postali dei paesi membri;
- d)gli uffici postali e le Amministrazioni postali
[3]2. I pacchi aerei, ad eccezione di quelli provenienti dall'Ufficio internazionale non pagano soprattasse aeree.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
