Art. 17 (Accordo)

[1]Pacchi di servizio

[2]1. Sono esonerati da tutte le tasse postali i pacchi relativi al servizio postale e scambiati tra:

  • a)le Amministrazioni postali;
  • b)le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale;
  • c)gli uffici postali dei paesi membri;
  • d)gli uffici postali e le Amministrazioni postali

[3]2. I pacchi aerei, ad eccezione di quelli provenienti dall'Ufficio internazionale non pagano soprattasse aeree.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art17 · fonte del testo