Art. 59 (Accordo)

[1]Attuazione e durata dell'Accordo

[2]Il presente Accordo entrera' in vigore il i gennaio 1991 e rimarra' tale fino all'attuazione degli Atti della prossima Conferenza.

[3]In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede della Conferenza.

[4]Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art59 · fonte del testo