Art. 59 (Accordo)
[1]Attuazione e durata dell'Accordo
[2]Il presente Accordo entrera' in vigore il i gennaio 1991 e rimarra' tale fino all'attuazione degli Atti della prossima Conferenza.
[3]In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede della Conferenza.
[4]Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Testo vigente dal 15 giugno 1994
