a destinazione o in provenienza da paesi che non partecipano all'Accordo 1. Le Amministrazioni postali dei paesi parti al presente accordo che mantengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di paesi non partecipanti, ammettono le Amministrazioni di tutti i paesi che aderiscono all'Accordo, (a meno che le stesse non si oppongano) a beneficiare di tali relazioni.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art40 · fonte del testo