Art. 7 (Accordo quadro)
[1]Limiti di pesi e di dimensioni
[2]Gli invii EMS sono ammessi fino al peso massimo di 20 kg. Essi non devono superare 1,50 m per una qualsiasi delle dimensioni ne 3 mm per la somma della lunghezza e del massimo contorno stabilito in un senso diverso da quello della lunghezza. Le Amministrazioni possono stabilite altri limiti di peso e di dimensioni.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
