Art. 7 (Accordo quadro)

[1]Limiti di pesi e di dimensioni

[2]Gli invii EMS sono ammessi fino al peso massimo di 20 kg. Essi non devono superare 1,50 m per una qualsiasi delle dimensioni ne 3 mm per la somma della lunghezza e del massimo contorno stabilito in un senso diverso da quello della lunghezza. Le Amministrazioni possono stabilite altri limiti di peso e di dimensioni.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-quadro-art7 · fonte del testo