Art. 11 — S t a t u t o
Lo statuto dell'ISAE e' deliberato dal comitato amministrativo ed e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo statuto dell'ISAE si ispira ai principi stabiliti dalla legge 3 aprlle 1997, n. 94, dal presente regolamento, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', in quanto compatibili, da quelli desumibili dalle leggi 30 luglio 1959, n. 616, 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e 8 agosto 1985, n. 439. Lo statuto definisce i poteri e le responsabilita' proprie del presidente e del direttore generale per l'esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza, nonche' quelle dei diversi livelli dirigenziali per la gestione e per il conseguimento dei risultati, con riferimento ai programmi di attivita' annuali e pluriennali; prevede altresi' il servizio di controllo interno, che opera per le finalita' indicate nell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.
Testo vigente dal 30 ottobre 1998
