Art. 7 — Controllo e vigilanza
La gestione finanziaria dell'Istituto e' sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo la normativa vigente. Le deliberazioni concernenti i regolamenti, il bilancio consuntivo e la determinazione degli organici sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante. Allo stesso Ministro sono altresi' comunicati, ai fini dell'attivita' di vigilanza, le deliberazioni e gli atti individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Ministero vigilante. Per le deliberazioni riguardanti la determinazione degli organici il termine di approvazione e' di sessanta giorni; le deliberazioni stesse sono approvate di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Gli eventuali rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dei conti. Il presidente trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attivita' dell'Istituto.
Testo vigente dal 30 ottobre 1998
