Art. 10 — Il direttore generale

Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali. Se scelto tra i dipendenti dell'Istituto e' collocato fuori dal ruolo organico, nel quale rientra alla cessazione dell'incarico. Il direttore, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni speciali dettate per gli enti di ricerca dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 15, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e' preposto ai servizi e agli uffici dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del comitato ammistrativo e del presidente, esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto ovvero quelle delegategli dal comitato amministrativo e dal presidente.

Testo vigente dal 30 ottobre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374~art10 · fonte del testo