Art. 4 — Organi dell'Istituto

Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6 e 8, sono:

  • a)il presidente;
  • b)il comitato amministrativo;
  • c)il collegio dei revisori dei conti. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano le indennita' di carica da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Testo vigente dal 30 ottobre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374~art4 · fonte del testo