Art. 4 — Organi dell'Istituto
Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6 e 8, sono:
- a)il presidente;
- b)il comitato amministrativo;
- c)il collegio dei revisori dei conti. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano le indennita' di carica da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Testo vigente dal 30 ottobre 1998
