Art. 6 — Il comitato amministrativo

Il comitato amministrativo e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle riunioni dell'organo partecipa il direttore generale. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attivita' dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:

  • a)delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
  • b)verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi di attivita';
  • c)delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
  • d)delibera la pianta organica, il regolamento di amministrazione e contabilita' e gli atti organizzativi e regolamentari generali;
  • e)nomina il direttore generale, su proposta del presidente.

Testo vigente dal 30 ottobre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374~art6 · fonte del testo