Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 193/2002

    Ha colpito questo articolo
    16 maggio 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, che - in violazione dei limiti della delega legislativa - stabilisce nei confronti dei dirigenti generali la misura del collocamento a riposo per ragioni di servizio, in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata. Infatti il Governo non era abilitato dalla delega a prevedere la facoltà di immediato collocamento a riposo senza il previo passaggio attraverso il periodo di messa "a disposizione", che costituisce - secondo i principî della delega - una garanzia per il dipendente di essere posto nella possibilità di cercare ed ottenere una diversa utilizzazione, anche in differente posizione di ufficio e di amministrazione. - In tema di responsabilità dei dirigenti generali nell'ambito della progressiva estensione della privatizzazione del rapporto, v. citata sentenza n. 275/2001. - In tema di garanzie a presidio del rapporto di impiego dei dirigenti generali e rispetto del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, v. citata ordinanza n. 11/2002. - Sull'uso della discrezionalità legislativa e i limiti posti dalla legge di delegazione v. citate sentenza n. 198/1998 e ordinanza n. 21/1998, nonché sentenza n. 3/1957.

    Art. 20 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 6 Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 246/2000

    Altra decisione
    26 giugno 2000

    Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 20 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 6 Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 2001 al 23 maggio 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 16 maggio 2002, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 22/05/2002, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego)."

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art20 · fonte del testo