Art. 12 — Ordinamento e personale
L'ISAE, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa prevista dall'articolo 1, comma 2, opera secondo gli indirizzi espressi nel decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed organizza la sua attivita' e le sue strutture in modo da assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema. Per particolari progetti l'ISAE puo' avvalersi anche di personale di cittadinanza straniera, assunto, a tempo pieno o parziale, nei limiti e con le modalita' previsti dai contratti collettivi. L'ordinamento dei servizi puo' prevedere l'istituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme vigenti in materia.
Testo vigente dal 30 ottobre 1998
