Art. 13 — Disposizioni transitorie e finali
Alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli organi dei soppressi ISCO ed ISPE si applicano le disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Ai fini dell'espletamento delle formalita' di consegna, essi sono tenuti a predisporre, nel termine di quarantacinque giorni, la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale, nonche' una relazione contenente in particolare l'evidenziazione della situazione finanziaria e degli accantonamenti dei fondi di fine rapporto del personale dipendente dei due enti. I predetti atti sono corredati dalle relazioni dei rispettivi collegi dei revisori dei conti. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il comitato amministrativo delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per la riattivazione delle procedure di spesa. In sede di prima attuazione del presente regolamento l'organico del personale dell'Istituto e' provvisoriamente determinato sulla base delle dotazioni organiche dell'ISCO e dell'ISPE alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il personale dei due istituti soppressi, inserito nel comparto di contrattazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ed in servizio alla data della fusione, confluisce nell'ISAE, conservando la posizione giuridica ed economica posseduta a tale data. I concorsi gia' banditi dall'ISPE e dall'ISCO, le cui prove abbiano avuto inizio, sono completati secondo le procedure gia' avviate ed i posti si intendono riferiti all'organico dell'ISAE. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il comitato amministrativo delibera lo statuto, la dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo e dei servizi. Per la determinazione della dotazione organica si procede ai sensi degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e nell'osservanza dei limiti e degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella legge finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati. La relativa deliberazione e' approvata dal Ministro vigilante, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Nelle more delle procedure amministrative di approvazione dei predetti atti, al fine di assicurare la continuita' delle attivita' in corso, il comitato amministrativo adotta provvedimenti temporanei in ordine alle strutture operative esistenti nei due istituti soppressi, agli incarichi dirigenziali in atto ed alle attivita' in corso presso di esse. Sono trasferite all'ISAE le disponibilita' finanziarie gia' attribuite all'ISCO e all'ISPE, compresi i contributi previsti per l'anno 1998 dalla legge finanziaria.
Testo vigente dal 30 ottobre 1998
