[1]Cessazione e sospensione dell'incarico

[2]Salvo quanto disposto dall'art. 9, l'incarico puo' cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. Su specifica richiesta del professionista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. L'incarico e' revocato con effetto immediato nei seguenti casi:

  • a)cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
  • b)sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi dell'art. 4;
  • c)condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
  • d)aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta';
  • e)incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare, o suo delegato, della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della regione o di regione limitrofa. L'incarico ambulatoriale e' sospeso nel caso di emissione di mandato o di ordine di cattura. Nel caso previsto dal sesto comma la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 11. L'incarico e' sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.

Testo vigente dal 7 novembre 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457~art10 · fonte del testo