[1]Aggiornamento professionale obbligatorio

[2]Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle regioni con la federazione regionale degli OO.MM., l'A.N.C.I. regionale e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie, provvedono annualmente all'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per sessanta ore l'anno, elevabili fino a un massimo di 120 ore per i medici di guardia durante il primo anno di incarico, nonche' per quelli espletanti esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 del presente accordo. In attesa della elaborazione dei programmi di aggiornamento a livello regionale, le UU.SS.LL. vi provvedono autonomamente in collaborazione con il comitato ex art. 6. Detti corsi saranno effettuati almeno per l'80% sotto forma di tirocini pratici presso i servizi di emergenza dei presidi ospedalieri. Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi effettuati a decorrere dal 1 luglio 1987 e' corrisposto al medico un rimborso spese forfettario omnicomprensivo di L. 8.636. Tale rimborso e' liquidato unitamente ai compensi del mese successivo. La mancata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dall'incarico.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292~art19 · fonte del testo