Art. 18 — Compiti dei coordinatori
I coordinatori comunali controllano giornalmente l'attivita' dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate, segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento eventuali inadempienze e difficolta' organizzative e provvedono a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale. I coordinatori provinciali svolgono compiti di monitoraggio e assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali e a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento provinciale.
Testo vigente dal 11 luglio 2001
