Art. 13 — Compiti dei coordinatori
I coordinatori degli uffici di censimento comunali controllano giornalmente l'attivita' dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate e svolgono le altre attivita' loro affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT. I coordinatori intercomunali svolgono le attivita' di assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT, tenuto conto dei piani regionali di censimento, ove approvati. I coordinatori degli uffici di censimento delle CCIAA svolgono le attivita' di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento ad essi affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.
Testo vigente dal 18 luglio 2000
