Art. 14 — Operazioni che generano entrate nette

Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo. Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che non rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso forfettario e' stabilito dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1516/2015. Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e' stabilito dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 480/2014. L'Autorita' di gestione puo' applicare la deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art14 · fonte del testo