Art. 11 — Spese connesse all'operazione

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purche' previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicita' dell'operazione medesima. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilita' nei confronti dei soggetti inadempienti.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art11 · fonte del testo