Art. 20
Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione delle operazioni Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il FESR, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono consentite alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto delle regole specifiche di ciascun Fondo. In particolare, ulteriori disposizioni specifiche applicabili al FEAMP e al FEASR sono previste, rispettivamente, dagli articoli 64, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli articoli 44 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le deroghe specifiche per il FSE sono stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013. Per i programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» si applicano le disposizioni specifiche previste a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Testo vigente dal 26 marzo 2018
