Art. 1 — Ambito di applicazione
Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1303/2013 e dai regolamenti di seguito elencati:
- a)regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR»;
- b)regolamento (UE) n. 1304/2013, il «Regolamento FSE»;
- c)regolamento (UE) n. 508/2014, il «Regolamento FEAMP»;
- d)regolamento (UE) n. 1299/2013, il «Regolamento CTE»;
- e)regolamento (UE) n. 1305/2013, il «Regolamento FEASR»;
- f)regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015, nonche' regolamenti di esecuzione della Commissione. Le norme sull'ammissibilita' delle spese di cui al presente decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni piu' restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Le norme in materia di ammissibilita' delle spese previste dal presente decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (FESR) sostenute sul territorio nazionale, qualora l'ammissibilita' della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari di seguito elencati:
- a)il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilita' delle spese per i programmi di cooperazione;
- b)le regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea. L'Autorita' di gestione, designata ai sensi degli articoli 123 e 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e' un'autorita' pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato. Sono fatte salve condizioni piu' restrittive laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti.
Testo vigente dal 26 marzo 2018
