Art. 13 — Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonche' le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo. Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri costi:

  • a)i deprezzamenti e le passivita';
  • b)gli interessi di mora;
  • c)le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art13 · fonte del testo