Norme specifiche in materia di ammissibilita' in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono disciplinate dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonche' dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013. In particolare, gli importi di cui al comma 1 possono essere definiti, in conformita' alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento. Relativamente alla previsione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il costo annuo lordo per l'impiego e' rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonche' dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. Alle operazioni rientranti nelle categorie previste dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 480/2014 per il calcolo dei costi indiretti puo' applicarsi il tasso forfettario previsto, rispettivamente, dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dall'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'attuazione di un'operazione o di un progetto, parte di un'operazione, esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, e' disciplinata dall'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per le forme di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013, articolo 14, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, sono ammissibili, a valere sul programma operativo, le spese sostenute sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione con proprio atto delegato. Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonche' dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalita'. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione sono contenute nel documento di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il FEAMP, in conformita' all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, ulteriori metodi di calcolo sono indicati nel programma operativo di riferimento.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art4 · fonte del testo