Art. 21
Stabilita' delle operazioni Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione e' stabile in conformita' con quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il periodo di cinque anni puo' essere ridotto a tre dalle Autorita' di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato. Nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilita' prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71.
Testo vigente dal 26 marzo 2018
