Art. 2 — Principi generali

[1]I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi. Affinche' una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto al comma 4 per il FEAMP. La spesa deve essere:

  • a)pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', conformemente alla normativa applicabile;
  • b)effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c)

[2]e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonche' all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013;

  • c)sostenuta nel periodo di ammissibilita' delle spese, come previsto dall'articolo 3;
  • d)tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformita' con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 480/2014. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti piu' restrittivi fissati dall'Autorita' di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
  • e)contabilizzata, in conformita' alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorita' di gestione. Le spese ammissibili nell'ambito di un'operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) sono disciplinate dall'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile e' l'aiuto pubblico erogato al beneficiario. L'ammissibilita' delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o piu' Fondi SIE o da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione e' disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 11 dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art2 · fonte del testo