Art. 10 — Strumenti finanziari

Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorita'. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46, e ai regolamenti elencati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art10 · fonte del testo