Art. 5 — Contributi in natura

I contributi in natura sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed alle condizioni previste dal presente decreto, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti nel programma. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art5 · fonte del testo