Art. 10 — Strumenti finanziari
[1]Il sostegno degli strumenti finanziari e' utilizzato al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorita'. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli da 58 a 62 e dagli articoli 68, 81 e 92 del regolamento (UE) 2021/1060, nonche', ove rilevanti, dai regolamenti di cui alle lettere da a)
[2]a n) dell'articolo 1, comma 1, del presente regolamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2025
