Art. 8 — Spese connesse al credito d'imposta
In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
- a)il credito di imposta e' previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b)il credito d'imposta e' concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorita' e degli obiettivi del programma operativo;
- c)la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d)sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilita' e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.
Testo vigente dal 26 marzo 2018
