Art. 8 — Spese connesse al credito d'imposta

In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

  • a)il credito di imposta e' previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
  • b)il credito d'imposta e' concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorita' e degli obiettivi del programma operativo;
  • c)la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
  • d)sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilita' e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art8 · fonte del testo