Art. 9 — Spese connesse all'esonero contributivo
In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
- a)l'esonero contributivo e' previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b)l'esonero contributivo e' concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorita' e degli obiettivi del programma operativo;
- c)la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d)sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilita' e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari.
Testo vigente dal 26 marzo 2018
