1. Senza pregiudizio delle sanzioni previste dall'art. 19 della legge l'amministrazione puo' dichiarare decaduto il titolare di un permesso di esplorazione nei casi previsti dall'art. 11 della stessa legge o quando egli non adempia agli obblighi derivanti dal presente decreto. 2. I motivi di decadenza vengono preventivamente contestati al permissionario con comunicazione scritta del M.I.C.A., che assegna anche un adeguato e congruo termine per le controdeduzioni del permissionario stesso. 3. Prima di emanare il decreto di decadenza di un permesso di esplorazione viene comunque acquisito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art57 · fonte del testo