((1. Scaduto il termine previsto dal comma 3 dell'art. 55,)) l'amministrazione, sentito, ove opportuno, il comitato tecnico consultivo dei fondi marini, puo' sospendere o imporre modifiche allo svolgimento di una qualsiasi attivita' condotta dal permissionario in base al permesso, per determinati periodi di tempo o fino a quando il permissionario non abbia ottemperato a specifiche prescrizioni o provveduto a sanare eventuali inadempienze. 2. La sospensione o l'imposizione di modifiche delle attivita' viene comunicata, in forma scritta, dal M.I.C.A. al permissionario. La comunicazione indica i motivi, la natura, la decorrenza e la durata della misura adottata. 3. Ove il permissionario provveda a sanare le inadempienze che hanno determinato la sospensione o la modifica dei lavori, il provvedimento puo' essere revocato. 4. L'amministrazione, dopo aver eseguito i necessari controlli, da' comunicazione al permissionario delle proprie determinazioni. 5. La diffida, nonche' la sospensione o la modifica dei lavori non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 19 della legge, o l'inizio delle procedure di decadenza di cui all'art. 57. 6. Qualora ricorrano ragioni di urgenza, al fine di prevenire o impedire effetti particolarmente dannosi per l'ambiente marino o di preservare la sicurezza della vita umana e della proprieta' in mare, i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati con efficacia immediata in deroga alla procedura prevista dall'art. 55.
Testo vigente dal 15 luglio 1988
