1. Per i reati previsti dagli articoli 19 e 20 della legge, le amministrazioni che esercitano la vigilanza e il controllo, ciascuna per la parte di propria competenza, trasmettono rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio, centrale o periferico, che ha redatto il rapporto.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
