1. Per i reati previsti dagli articoli 19 e 20 della legge, le amministrazioni che esercitano la vigilanza e il controllo, ciascuna per la parte di propria competenza, trasmettono rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio, centrale o periferico, che ha redatto il rapporto.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art54 · fonte del testo