1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cessione di un permesso o di una quota, e' presentata, con le modalita' di cui all'art. 2, dal titolare unico o dal rappresentante comune e controfirmata, per accettazione, dagli eventuali contitolari e dai cessionari. 2. La domanda deve contenere gli elementi caratteristici del permesso di cui si chiede l'autorizzazione alla cessione totale o parziale e, per ciascuno dei cessionari subentranti, le indicazioni di cui ai punti a), b) e d) dell'art. 4 e la documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 5. 3. La domanda deve essere inoltre corredata da una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare la capacita' tecnica ed economica dei cessionari a condurre l'esplorazione secondo i programmi gia' approvati. 4. I cessionari devono dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dal permesso.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art16 · fonte del testo