1. Il permissionario che intende svolgere attivita' esplorative che l'amministrazione ritiene suscettibili di produrre effetti nocivi significativi sull'ambiente, nonche' il permissionario che intende effettuare prove di estrazione mineraria in mare, e' inoltre tenuto ai seguenti ulteriori adempimenti:

  • a)Caratteristiche chimiche e fisiche del corpo idrico ricevente. Indicare le distribuzioni verticali della temperatura, della salinita', dell'ossigeno disciolto, della torbidita', delle sostanze nutrienti (P tot., n. inorg. tot.) e della clorofilla 'a'. Tali parametri dovranno essere valutati attraverso un sistema di stazioni di rilevamento che garantisca la significativita' dei dati da rilevare in relazione all'area del permesso ed in particolare al sito delle operazioni. I rilevamenti dovranno essere condotti su un ciclo annuo con frequenza almeno stagionale ad almeno tre profondita' fisse (superficiale, meta' colonna ed in prossimita' del fondo), nonche' nella zona del termoclinio quando presente; in questo ultimo caso dovranno essere rilevati gli stessi parametri anche ad una profondita' intermedia tra superfici e termoclinio. Per clorofilla e nutrienti le misure verranno limitate allo strato eufotico e comunque non oltre la profondita' di 100 metri.
  • b)Caratteristiche biologiche. Indicare le principali biocenosi di fondo e le eventuali coincidenze dell'area interessata e delle aree influenzate con rotte di migrazione o con localita' di riproduzione, precisandone, ove possibile, la periodicita'.
  • c)Caratteristiche oceanologiche. Indicare direzione e velocita' delle correnti superficiali e profonde e dei venti dominanti ad un livello adeguato a descrivere gli effetti di questi fattori sul tipo di operazioni che si intende compiere.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art40 · fonte del testo