1. Su ciascuna domanda di permessso il M.I.C.A. consulta, anche mediante conferenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della marina mercantile, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni dello Stato che in ragione dei propri compiti istituzionali siano interessate alle attivita' oggetto della domanda, per un preventivo parere al fine di verificare, ciascuna per la parte di propria competenza, che tali attivita' siano compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali di cui l'Italia e' parte, con i principi ed i fini indicati nella legge e con gli interessi di cui al punto a) dell'art. 11. 2. Il Ministero degli affari esteri svolge le necessarie consultazioni con gli Stati che assicurano la reciprocita' in base agli accordi esistenti in proposito.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art23 · fonte del testo