1. Il permissionario e' tenuto a svolgere le attivita' di esplorazione in programma in maniera tale che esse non interferiscano ingiustificatamente con l'esercizio delle liberta' dell'alto mare previste dal diritto internazionale e che sia garantita la salvaguardia delle condotte e dei cavi sottomarini.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
