1. Le domande munite dei requisiti di ammissibilita' sono annotate sul registro di cui all'art. 18 della legge, con le modalita' stabilite dal capo VII del presente decreto. 2. Se una domanda carente non viene integrata entro il termine previsto dall'art. 20, comma 3, il M.I.C.A., con provvedimento motivato, dispone che la relativa annotazione sul registro venga cancellata e ne da' comunicazione all'interessato. 3. Nei casi in cui la domanda sia dichiarata inammissibile o la relativa annotazione sul registro venga cancellata, il richiedente ha diritto all'immediato rimborso del diritto di cui all'art. 3. 4. Il M.I.C.A. da' tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri delle domande di permesso annotate sul registro e delle eventuali cancellazioni, ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocita' ((ai sensi dell'art. 16 della legge)).

Testo vigente dal 15 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1988 al 15 luglio 1988. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… cancellazioni, ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocita' ai sensi dell'art. tolto: 18 aggiunto: 16 della legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art21 · fonte del testo