1. Le domande munite dei requisiti di ammissibilita' sono annotate sul registro di cui all'art. 18 della legge, con le modalita' stabilite dal capo VII del presente decreto. 2. Se una domanda carente non viene integrata entro il termine previsto dall'art. 20, comma 3, il M.I.C.A., con provvedimento motivato, dispone che la relativa annotazione sul registro venga cancellata e ne da' comunicazione all'interessato. 3. Nei casi in cui la domanda sia dichiarata inammissibile o la relativa annotazione sul registro venga cancellata, il richiedente ha diritto all'immediato rimborso del diritto di cui all'art. 3. 4. Il M.I.C.A. da' tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri delle domande di permesso annotate sul registro e delle eventuali cancellazioni, ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocita' ((ai sensi dell'art. 16 della legge)).
Testo vigente dal 15 luglio 1988
