1. Il permissionario deve prendere ogni ragionevole misura per assicurare che le attivita' di esplorazione condotte in relazione ad un permesso rilasciato dall'amministrazione italiana non interferiscano con le attivita' svolte da terzi in virtu' di un permesso di esplorazione o di coltivazione rilasciato per aree limitrofe dalla stessa amministrazione italiana o da uno Stato che assicura la reciprocita' ai sensi dell'art. 16 della legge.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
