1. Il permissionario deve prendere ogni ragionevole misura per assicurare che le attivita' di esplorazione condotte in relazione ad un permesso rilasciato dall'amministrazione italiana non interferiscano con le attivita' svolte da terzi in virtu' di un permesso di esplorazione o di coltivazione rilasciato per aree limitrofe dalla stessa amministrazione italiana o da uno Stato che assicura la reciprocita' ai sensi dell'art. 16 della legge.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art37 · fonte del testo