1. In virtu' della presente convenzione, l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse, svolge le funzioni dell'ufficio permanente, fino al momento in cui un'altra organizzazione o un altro Governo vengano designati da una maggioranza di due terzi di tutte le Parti contraenti. 2. Le funzioni dell'ufficio permanente sono in particolare:

  • a)di aiutare a convocare ed organizzare le conferenze di cui all'art. 6;
  • b)di tenere la lista delle zone umide d'importanza internazionale, e di ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste dal paragrafo 5 dell'art. 2, concernenti ogni aggiunta, estensione, soppressione o diminuzione, relativa alle zone umide incluse nella lista;
  • c)di ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 3, concernenti ogni modifica delle condizioni ecologiche delle zone umide incluse nella lista;
  • d)di notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica della lista, o ogni cambiamento delle caratteristiche delle zone umide incluse, e di adottare disposizioni affinche' queste questioni siano discusse alla prossima conferenza;
  • e)di informare la Parte contraente interessata delle raccomandazioni delle conferenze, per quanto riguarda le modifiche della lista o i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide incluse.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art8 · fonte del testo