1. In virtu' della presente convenzione, l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse, svolge le funzioni dell'ufficio permanente, fino al momento in cui un'altra organizzazione o un altro Governo vengano designati da una maggioranza di due terzi di tutte le Parti contraenti. 2. Le funzioni dell'ufficio permanente sono in particolare:
- a)di aiutare a convocare ed organizzare le conferenze di cui all'art. 6;
- b)di tenere la lista delle zone umide d'importanza internazionale, e di ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste dal paragrafo 5 dell'art. 2, concernenti ogni aggiunta, estensione, soppressione o diminuzione, relativa alle zone umide incluse nella lista;
- c)di ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 3, concernenti ogni modifica delle condizioni ecologiche delle zone umide incluse nella lista;
- d)di notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica della lista, o ogni cambiamento delle caratteristiche delle zone umide incluse, e di adottare disposizioni affinche' queste questioni siano discusse alla prossima conferenza;
- e)di informare la Parte contraente interessata delle raccomandazioni delle conferenze, per quanto riguarda le modifiche della lista o i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide incluse.
Testo vigente dal 15 maggio 1987
