1. La convenzione e' aperta alla firma per una durata indeterminata. 2. Ciascun membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate, o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, od ogni Parte allo statuto della Corte internazionale di giustizia, potra' divenire Parte contraente alla presente convenzione mediante:

  • a)firma senza riserva di ratifica;
  • b)firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;
  • c)adesione. 3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il "depositario").

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art9 · fonte del testo