1. La convenzione e' aperta alla firma per una durata indeterminata. 2. Ciascun membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate, o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, od ogni Parte allo statuto della Corte internazionale di giustizia, potra' divenire Parte contraente alla presente convenzione mediante:
- a)firma senza riserva di ratifica;
- b)firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;
- c)adesione. 3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il "depositario").
Testo vigente dal 15 maggio 1987
