1. Le Parti contraenti organizzeranno, qualora necessario, delle conferenze riguardo alla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici. 2. Dette conferenze saranno di natura consultiva; avranno in particolare competenza:
- a)per discutere l'applicazione della convenzione;
- b)per discutere delle aggiunte e delle modifiche da apportare alla lista;
- c)per esaminare le informazioni relative alle modifiche delle caratteristiche ecologiche delle zone umide incluse nella lista, fornite in applicazione del paragrafo 2 dell'art. 3;
- d)per fare raccomandazioni, di ordine generale o particolare, alle Parti contraenti, riguardo alla conservazione, alla gestione ed all'uso razionale delle zone umide, della loro flora e della loro fauna;
- e)per domandare agli organismi internazionali competenti di elaborare relazioni e statistiche su temi di natura essenzialmente internazionale concernenti le zone umide. 3. Le Parti contraenti notificheranno, ai responsabili ad ogni livello della gestione delle zone umide, le raccomandazioni delle predette conferenze relative alla conservazione, alla gestione ed all'uso razionale delle zone umide e della loro flora e della loro fauna, ed esse prenderanno in considerazione le predette raccomandazioni.
Testo vigente dal 15 maggio 1987
