1. Le Parti contraenti dovranno includere, nella loro delegazione presso dette conferenze, persone con la qualifica di esperti di zone umide o di uccelli acquatici acquisita mediante conoscenze ed esperienze derivanti da funzioni scientifiche, amministrative od altri incarichi o da altre funzioni specifiche. 2. Ciascuna delle parti contraenti rappresentate ad una conferenza dispone di un voto, essendo le raccomandazioni adottate a maggioranza semplice dei voti espressi con riserva che la meta' almeno delle Parti contraenti partecipi alle votazioni.
Testo vigente dal 15 maggio 1987
