1. Le Parti contraenti dovranno includere, nella loro delegazione presso dette conferenze, persone con la qualifica di esperti di zone umide o di uccelli acquatici acquisita mediante conoscenze ed esperienze derivanti da funzioni scientifiche, amministrative od altri incarichi o da altre funzioni specifiche. 2. Ciascuna delle parti contraenti rappresentate ad una conferenza dispone di un voto, essendo le raccomandazioni adottate a maggioranza semplice dei voti espressi con riserva che la meta' almeno delle Parti contraenti partecipi alle votazioni.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art7 · fonte del testo