1. Le Parti contraenti elaboreranno ed applicheranno i loro piani regolatori, in modo da favorire la conservazione delle zone umide incluse nella lista, e per quanto possibile, l'uso razionale delle zone umide del loro territorio. 2. Ciascuna Parte contraente adottera' le disposizioni necessarie per essere informata al piu' presto delle modifiche relative alle caratteristiche ecologiche delle zone umide situate sul suo territorio ed incluse nella lista, che si sono verificate, o siano in atto o suscettibili di verificarsi, a seguito di evoluzioni tecnologiche, di inquinamento o altri interventi dell'uomo. Le informazioni relative a dette modifiche verranno immediatamente trasmesse all'Organismo o al Governo responsabile dell'ufficio permanente specificato all'articolo 8.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art3 · fonte del testo