1. Ciascuna Parte contraente dovra' indicare le zone umide appropriate del suo territorio da includere nella lista delle zone umide d'importanza internazionale, qui di seguito denominata "la lista", conservata presso l'ufficio istituito in conformita' all'articolo 8. I confini di ogni zona umida dovranno essere descritti in maniera precisa e riportati su di una mappa, essi potranno includere delle zone rivierasche o costiere contigue alla zona umida, ed isole o distese di acqua marina di profondita' superiore a sei metri a marea bassa, circondate dalle zone umide, in particolare allorche' dette zone, isole o distese d'acqua, abbiano un'importanza in quanto habitats degli uccelli acquatici. 2. La scelta delle zone umide da includere nella lista dovrebbe basarsi sulla loro importanza internazionale sotto il profilo ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico. Dovrebbero innanzitutto essere incluse nella lista le zone umide che rivestono importanza internazionale, in tutte le stagioni, per gli uccelli acquatici. 3. L'inclusione di una zona umida nella lista avviene senza pregiudizio dei diritti esclusivi di sovranita' della Parte contraente, sul cui territorio essa e' ubicata. 4. Ciascuna Parte contraente indica almeno una zona umida da iscrivere nella lista al momento di firmare la convenzione o di depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, in conformita' alle disposizioni dell'art. 9. 5. Ciascuna Parte contraente ha diritto di aggiungere alla lista altre zone umide ubicate sul suo territorio, di ampliare quelle gia' incluse, oppure, per motivi urgenti di interesse nazionale, di togliere dalla lista, o ridurre, la distesa delle zone umide gia' incluse. Essa informera' di dette modifiche, il piu' rapidamente possibile, l'Organizzazione o il Governo responsabile dell'ufficio permanente come specificato dall'articolo 8. 6. Ciascuna Parte contraente terra' conto dei suoi impegni a livello internazionale, ai fini della conservazione, della gestione e di un razionale uso delle popolazioni migratorie di uccelli acquatici, sia quando designa le zone del suo territorio da includere nella lista, sia quando esercita il suo diritto di modificare dette inclusioni.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art2 · fonte del testo